Manutenzione caldaia in affitto: chi deve farla? Inquilino o proprietario?

Ariston Italia | Aggiornato il: 25 giugno 2024

Tra i motivi di discussione più frequenti tra proprietari di casa ed inquilini, vi è la manutenzione degli impianti e dei componenti. Con questo articolo, cercheremo di darvi una risposta esauriente alla fatidica domanda: chi paga le spese di manutenzione o la riparazione della caldaia di una casa in affitto? 

Dobbiamo innanzitutto distinguere tra manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie. 


Casa in affitto: chi paga manutenzione ordinaria e pulizia della caldaia? 

Le spese di manutenzione tecnica ordinaria della caldaia spettano all'inquilino, come la sostituzione dei componenti soggetti ad usura e logorio, la certificazione di conformità obbligatoria per legge, tutti gli adempimenti previsti dal libretto ed il pagamento della tassa alla ASL. Spettano, altresì, all'affittuario anche gli interventi tecnici per la pulizia ordinaria dell'impianto, dei filtri e degli ugelli con relativo controllo dei fumi. 


Sostituzione caldaia in una casa in affitto: chi paga? E per i ricambi? 

Le spese relative al rifacimento dell'impianto e la sua ristrutturazione, invece, sono a carico del proprietario dell'immobile. In questo caso, però, è necessario fare delle precisazioni. Se, infatti, la rottura della caldaia, o di suoi componenti, è dovuta alla vecchiaia dell'apparecchio, o a casi fortuiti non dipendenti dalla responsabilità dell'inquilino (come fulmini, sbalzi di corrente, ecc.), il proprietario è obbligato a intervenire e pagare le spese per le riparazioni necessarie. Anche le spese per l'adeguamento per legge dell'impianto e della caldaia spettano al locatore. 

Qualora, però, fosse acclarato che il guasto della caldaia è dovuto alla negligenza dell'inquilino, che colpevolmente ha evitato la manutenzione ordinaria sull'apparecchio e l'impianto, le spese vanno addebitate a quest'ultimo.

 

Manutenzione e riparazioni caldaia in locazione: come evitare controversie 

Il nostro consiglio, per evitare controversie e discussioni in caso di guasto della caldaia, è quello di mettere per iscritto i rispettivi oneri a carico di proprietario e inquilino. Al momento della stipula del contratto di affitto, infatti, è possibile definire quali siano gli interventi a carico di ciascuna delle parti e prevedere anche eventuali deroghe. 

Riassumendo, le spese a carico dell'inquilino sono: 

  • manutenzione di caldaia e componenti, controllo fumi e autocertificazione di conformità 
  • pulizia periodica dei filtri a inizio e fine stagione 
  • pagamento tasse alla ASL di competenza 
  • spese per il riscaldamento. 

Le spese a carico del proprietario sono: 

  • installazione e sostituzione della caldaia 
  • adeguamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento per norma di legge 
  • manutenzione straordinaria, riparazione guasti non dovuti alla negligenza dell'inquilino 
  • intervento tecnico per danni dovuti alla vetustà della caldaia o cause esterne. 


Come detto, in sede di contratto, 
è possibile mettere per iscritto un accordo che deroghi le responsabilità di una delle parti a favore dell'altra. In caso contrario si sottintende un tacito accordo che divide gli obblighi e le spese di manutenzione della caldaia di un appartamento in affitto come su scritto. 

Il locatore, per legge, è inoltre obbligato a intervenire tempestivamente non appena riceve la notizia di guasti e danni che richiedono la riparazione o la sostituzione della caldaia e dei componenti. 

Può anche capitare che l'inquilino, per necessità, anticipi le somme per l'intervento tecnico. In questo caso, però, il proprietario dell'immobile non è obbligato a risarcire le spese. Proprio per questo ti suggeriamo di fare attenzione e pretendere l'interessamento diretto del locatore per evitare successive controversie e dovere adire alle vie legali. 

Sei proprietario di un immobile in affitto, o sei un inquilino? Ti invitiamo a visitare questa pagina per approfondire le informazioni riguardo la sostituzione della caldaia, le detrazioni fiscali per la ristrutturazione dell'impianto e altre interessanti notizie. 








* Legge di Bilancio 27 Dicembre n.160, che proroga per tutto il 2020 le disposizioni all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.