Si può cedere l’Ecobonus in regime forfettario?
Con il Decreto Rilancio sono state introdotte numerose novità in merito alle agevolazioni per l’Ecobonus, incentivi che consentono di usufruire di una detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Una di queste è la possibilità di aumentare il rimborso fino al 110%, realizzando un intervento trainante previsto dal Superbonus, sgravio fiscale che può essere trasformato in credito cedibile a banche o intermediari finanziari oppure in sconto in fattura.
Nel 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la compatibilità della cessione del credito con Ecobonus per il regime forfettario, indicando con una circolare come anche i professionisti in regime fiscale agevolato possano beneficiare di questa opzione. Si tratta senza dubbio di un chiarimento importante, con il quale viene di fatto ampliato il vantaggio della quota fiscale cedibile anche ai liberi professionisti che aderiscono al sistema tributario alternativo.
Ecobonus, forfettario può cedere il credito
Il problema creatosi tra Ecobonus e regime forfettario è stato risolto dalla cessione del credito, uno strumento che consente di assicurare anche a chi aderisce al regime fiscale agevolato i benefici legati agli incentivi per l’efficienza energetica. Il documento di riferimento è la risposta n. 432 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ad ottobre 2020 rispetto al quesito di un contribuente che chiedeva chiarimenti sull’Ecobonus per il regime forfettario.
I titolari di partita IVA che scelgono questo regime fiscale, infatti, sono esclusi dalle detrazioni Irpef, al pari di quanto avviene per i contribuenti che non devono versare le imposte, ad esempio perché in no tax area. Questa situazione rischiava di non permettere a milioni di persone di accedere alle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus, compresi gli altri incentivi previsti con i bonus per le ristrutturazioni edilizie, il rifacimento delle facciate, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A o superiore, il Sismabonus, il Bonus Verde e il Superbonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate, invece, ha rafforzato come i forfettari possono usare i rimborsi Irpef maturati con l’Ecobonus, ad esempio portandoli in detrazione se possiedono altre forme di reddito sulle quali si possono usare gli sgravi fiscali. In alternativa, è possibile convertire il bonus fiscale in cessione del credito, una soluzione che consente anche agli esenti dal pagamento dell’Irpef di beneficiare degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici.
Ecobonus, regime forfettario e cessione del credito
Una volta chiarito che anche i professionisti in regime forfettario possono cedere il credito dell’Ecobonus, rimane da capire come effettuare questo procedimento. La spiegazione arriva sempre dall’Agenzia delle Entrate, all’interno della risposta n. 432. Innanzitutto, è necessario realizzare un pagamento tracciabile, saldando l’importo previsto per i lavori con un bonifico bancario o postale, nel quale devono essere indicate alcune informazioni, come il codice fiscale del fornitore, il numero della partita IVA e la causale del pagamento.
Inoltre, la fattura rilasciata dalla ditta che esegue i lavori deve presentare l’importo totale dell’intervento. Ad ogni modo, i forfettari possono avvalersi sia della cessione del credito, sia dello sconto in fattura, in quanto il fornitore può anticipare il corrispettivo dovuto dal cliente, per poi recuperarlo con il credito d’imposta ceduto dal professionista. Nell’esempio indicato nella domanda del contribuente, il riferimento all’Ecobonus è per la sostituzione degli infissi e l’installazione di una caldaia a condensazione ad alta efficienza.
Tuttavia, chi aderisce al regime forfettario può usufruire della cessione del credito su tutti gli interventi coperti dall’Ecobonus. In particolare, questa opportunità è disponibile per i lavori con finalità di risparmio energetico, l’installazione dei pannelli solari, gli interventi di coibentazione degli involucri degli edifici e la sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale con pompe di calore, sistemi ibridi e caldaie a condensazione di classe A o superiore.
ATTENZIONE:
La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali 110%/65%/50%, e potrebbe subire modifiche o variazioni.
Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali 110%/65%/50%, per quanto concerne
termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. https://www.agenziaentrate.gov.it.
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