Conto Termico: è cumulabile con le detrazioni fiscali?

Ariston Italia | Aggiornato il: 30 agosto 2022

Il Conto Termico è un contributo statale che prevede dei contributi fino al 65% della spesa sostenuta (e ammessa) per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Ne possono beneficiare privati, e Pubbliche Amministrazioni.

 

Per quanto riguarda i privati, gli incentivi previsti dal Conto Termico non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110% e con altre forme di incentivazione statale. Gli incentivi del Conto Termico, infatti, possono essere cumulati solo con altri contributi non statali. Tutte le condizioni di cumulabilità degli incentivi sono riportate nelle Regole Applicative redatte dal GSE. Tuttavia, questo tipo di agevolazione offre diversi vantaggi. Vediamoli insieme.

 

Conto Termico: come funziona e chi ne ha diritto


Come abbiamo già detto, il Conto Termico eroga contributi economici per il miglioramento dell'efficienza energetica per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Per l’accesso all’incentivo il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare domanda al GSE esclusivamente tramite il Portaltermico. Il procedimento si ritiene avviato alla data di ricezione della domanda da parte del GSE sul suddetto Portale, che deve avvenire entro i 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.

La rata di acconto viene erogata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda-contratto a prenotazione, con rate annuali pari a 2 o 5 anni secondo la tipologia di intervento. Qualora l’ammontare dell’incentivo NON sia superiore ai 5000€ l’erogazione avverrà con un’unica rata.

 

Conto Termico: gli interventi ammessi agli incentivi



Parliamo ora degli interventi ammessi agli incentivi del Conto Termico. Innanzitutto, bisogna specificare che questi interventi devono essere effettuati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale ad esclusione di quelli in costruzione (categoria F/3), dotati di impianto di climatizzazione, mentre non sono ammessi quelli in costruzione.

 

In particolare, possono accedere al Conto Termico, tra gli altri, gli interventi per:

 

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione (per pubbliche amministrazioni);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o, ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

 


Conto Termico: la documentazione necessaria per avere l’incentivo



Quando si invia la richiesta di accesso all’incentivo previsto dal Conto Termico occorre allegare tutta una serie di documenti, secondo la tipologia di intervento effettuato e di modalità di accesso all’incentivo, quali ad esempio:

  • Richiesta di concessione degli incentivi unitamente alla copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
  • Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto;
  • Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera in nome e per conto di una PA o di un Soggetto privato, copia del relativo contratto (rispettivamente di rendimento energetico o almeno di servizio energia) corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti nonché autodichiarazione di conformità alle prescrizioni della UNI CEI 11352;
  • autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile su cui l’intervento è realizzato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile non sia il proprietario dell’edificio/immobile;
  • fatture e documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (quali a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute con carta di credito)

 

Come abbiamo visto, anche se il Conto Termico e detrazione fiscale non sono cumulabili, è possibile usufruire di queste agevolazioni per rendere più efficiente dal punto di vista energetico un edificio o un’abitazione.

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