Metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione del 14 dicembre 2021. Il regolamento che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il tele raffrescamento.
Il Regolamento è in vigore dal 07/06/2022.
L’importanza di questo Regolamento sta nel fatto che la sua entrata in vigore rende attuabili gli obblighi del DLgs 199/21 all’All. 3 par. 3.4 relativamente all’obbligo di installazione di fonti rinnovabili con il 60% negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti:
Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
• Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1 (edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
• Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramiti impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
• La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P=k · S
Dove:
• k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
• S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti.
Il CTI Comitato termotecnico italiano è ancora al lavoro per la stesura delle linee guida nazionali per agevolare l’applicazione di questo Decreto.