Sconto in Fattura: la prospettiva al 2024
A seguito della pubblicazione sulla GU della L. 234 del 30/12/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) è stato indicato un nuovo calendario per il superbonus 110%, nonché stabilizzati fino al 2024 di tutti gli altri bonus “minori”.
Di seguito una tabella che sintetizza il nuovo calendario:
La prospettiva futura
La legge di Bilancio 2022 proroga la possibilità di optare per lo sconto in fattura e cessione del credito per il trienni 2022-2024 sia per il superbonus che per i bonus minori (come Ecobonus 65%, Ecobonus 50% e Bonus casa).
L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione sulla congruità dei costi è sempre richiesta per l’agevolazione SuperBonus 110% e per quella del bonus facciate.
Per i bonus edilizi minori (come Ecobonus 65% - 50% e bonus casa), il visto di conformità e l’asseverazione dei costi non sono richiesti per:
- gli interventi in Edilizia Libera di qualsivoglia importo;
- gli interventi che non sono in edilizia libera il cui importo complessivo è minore di 10.000€
Per quanto riguarda le tipologie di interventi in Edilizia libera, occorre fare riferimento al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380 del 2001, art 6) ed al Glossario dell’Edilizia Libera ( D.M 2 marzo 2018, Tabella A).
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore e di generatori di calore (es. caldaia a condensazione, sistema ibrido), sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale competente e senza titolo abilitativo quando sono riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria (di cui al D.P.R. 380 del 2001).
Occorre tuttavia considerare che i regolamenti urbanistici comunali possono prevedere norme specifiche: è importante pertanto verificare che il comune ove è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento di installazione non preveda norme diverse che richiedano un titolo abilitativo per lo specifico intervento.
*interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto;
**interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche. Per gli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte negli appositi registri (di cui all’art.5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio, il superbonus 110% si ferma al 30 giugno 2022
***per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sull singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa.
Le informazioni ivi contenute hanno carattere puramente informativo ed illustrativo, per il calcolo delle detrazioni [o benefici fiscali o agevolazioni fiscali] si prega di verificare la normativa di riferimento e relativi aggiornamenti.
La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali Ecobonus/Superbonus/Bonus Casa rispettivamente 65%/110%/50%. Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali Ecobonus/Superbonus/Bonus Casa rispettivamente 65%/110%/50%, per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. http://www.agenziaentrate.gov.it