Obblighi e responsabilità dei professionisti per l’Ecobonus
I contribuenti che scelgono di investire nel miglioramento dell’efficienza termica degli edifici, commissionando un intervento di riqualificazione energetica, possono beneficiare di importanti agevolazioni tramite l’Ecobonus. Per ottenere questi vantaggi è indispensabile il supporto di tecnici e imprese specializzati, i quali devono fornire non solo assistenza nella fase preliminare e in quella progettuale, ma anche produrre la documentazione necessaria per acquisire i rimborsi previsti dagli incentivi.
La procedura per l’Ecobonus prevede una serie di passaggi fondamentali, tra cui l’asseverazione tecnica, la scheda informativa e, in alcuni casi, anche l’attestato di prestazione energetica (APE). La procedura è differente per gli interventi che invece possono beneficiare del Superbonus, per i quali sono previste documentazioni specifiche da presentare alle autorità competenti. Scopriamo nel dettaglio quali sono obblighi e responsabilità dei professionisti per l’Ecobonus e il Superbonus, per capire gli step essenziali in tutte le fasi dell’intervento da realizzare.
Ecobonus: decreto e requisiti tecnici
Con l’Ecobonus è possibile ricevere agevolazioni per gli interventi che garantiscono l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, maturando detrazioni dal 50% fino al 65%. Lo sgravio fiscale (Irpef o Ires) prevede un rimborso in 10 quote annuali, convertibile in cessione del credito d’imposta o sconto in fattura.
I lavori ammissibili con l’Ecobonus sono:
- miglioramento termico tramite coibentazione e sostituzione degli infissi;
- installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici;
- applicazione di schermature solari;
- acquisto e la posa di impianti ibridi per la climatizzazione invernale (pompa di calore e caldaia a condensazione);
- installazione di generatori d’aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti esistenti con micro-generatori;
- acquisto e posa di impianti per la climatizzazione invernale con sistemi di generatori di calore a biomasse;
- installazione di sistemi smart per la gestione da remoto del riscaldamento e degli impianti per la produzione di acqua calda e climatizzazione.
Ecobonus: la procedura completa per i professionisti
Per ottenere le agevolazioni fiscali previste con l’Ecobonus bisogna essere in possesso di alcuni documenti tecnici indispensabili, come previsto dalle linee guida indicate dall’Agenzia delle Entrate. Innanzitutto un tecnico abilitato deve rilasciare l’asseverazione tecnica, per provare che l’intervento realizzato sia allineato con i requisiti tecnici richiesti, con la possibilità di produrre un documento unico in presenza di più lavori coperti dall’Ecobonus.
In alcuni casi l’asseverazione tecnica può essere sostituita da una certificazione rilasciata dal produttore, ad esempio per l’installazione di una caldaia a condensazione o di una pompa di calore con potenza fino a 100 kW. Dopo la conclusione dei lavori è necessario realizzare l’APE, l’attestato di prestazione energetica, il quale deve essere prodotto da un tecnico abilitato non coinvolto nell’intervento, per certificare i dati di efficienza energetica dell’edificio.
L’APE non è previsto per alcuni interventi, tra cui:
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
Infine è necessaria una scheda informativa, un documento tecnico relativo agli interventi realizzati, in cui devono essere presenti i dati del soggetto che finanzia i lavori, quelli dell’edificio sul quale l’intervento viene effettuato, il costo sostenuto, il tipo di lavori e il risparmio energetico ottenuto. La scheda informativa deve essere rilasciata sempre da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’ordine professionale. L’APE e la scheda informativa vanno trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori in via telematica.
Superbonus 110%: interventi, requisiti e procedura
Oltre all’Ecobonus è possibile usufruire anche delle detrazioni del Superbonus, convertibili in cessione del credito e sconto in fattura, scegliendo questo tipo di agevolazione non cumulabile qualora il lavoro da eseguire rientri in quelli previsti dalle norme di legge. In questo caso, per il bonus al 100% bisogna effettuare degli interventi trainanti, inoltre i lavori devono permettere di migliorare di almeno due classi l’efficienza energetica dell’edificio.
I lavori trainanti del Superbonus sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi centralizzati ad alta efficienza (caldaie a condensazione, pompa di calore sistemi ibridi, collettori solari, impianti di micro-generazione);
- interventi antisismici.
Il Superbonus si può estendere anche ad alcuni lavori trainati, soltanto se eseguiti insieme agli interventi trainanti principali, tra cui l’installazione di dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici, lavori di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus e rimozione di barriere architettoniche. Inoltre, si possono includere nel Superbonus anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici, oppure sistemi di accumulo per impianti solari e fotovoltaici coperti dalle agevolazioni.
Come indicato dalle linee guida dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, gli adempimenti tecnici per il Superbonus prevedono la certificazione del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. L’attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato pre e post intervento da un tecnico qualificato, attraverso la modalità della dichiarazione asseverata. Inoltre, è essenziale il visto di conformità, rilasciato da professionisti abilitati come dottori commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro, ragionieri e responsabili dei CAF.
I professionisti abilitati al rilascio delle documentazioni tecniche per il Superbonus, come asseverazioni e attestazioni, devono stipulare un’apposita assicurazione di responsabilità civile, con un massimale non inferiore a 500 mila euro e adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni prodotte. Una copia dei documenti tecnici deve essere inviata all’ENEA per via telematica, in più con la Legge di Bilancio 2021 è stata prevista l’affissione presso il cantiere di un cartello con l’indicazione “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
ATTENZIONE:
La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali 110%/65%/50%, e potrebbe subire modifiche o variazioni.
Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali 110%/65%/50%, per quanto concerne
termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. https://www.agenziaentrate.gov.it.
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